Questo post è scritto da Ester di Napoli.
Dal 18 gennaio 2017 è applicabile il regolamento (UE) n. 655/2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC).
Il regolamento dà vita a uno strumento uniforme, di natura cautelare e conservativa volto a rafforzare la tutela del credito transfrontaliero nell’Unione.
La nuova procedura, che si aggiunge a quelle disponibili in base alle norme nazionali, senza soppiantarle, è aperta ai creditori che abbiano il domicilio (ai sensi degli articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012) in uno Stato membro vincolato dal regolamento (tutti gli Stati membri, eccettuati Regno Unito e Irlanda), e può essere esperita anche ante causam, fermo restando, in questo caso, l’obbligo di instaurare tempestivamente un giudizio di merito (art. 10).
Il regolamento si riferisce soltanto al recupero transfrontaliero dei crediti. Ai sensi dell’art. 3, un caso è transnazionale laddove il conto o i conti correnti bancari da aggredire sono tenuti in uno Stato membro che non sia “a) lo Stato membro dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo…; o b) lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato”.
Il regolamento sull’OESC istituisce un articolato sistema che consente al creditore di ottenere informazioni presso istituti bancari in cui abbia motivo di ritenere che il debitore detenga dei conti correnti. Tale sistema si basa sulla collaborazione tra autorità giudiziaria investita della domanda e autorità d’informazione dello Stato membro di esecuzione, che ai sensi del regolamento deve avvenire in tempi celeri, per garantire l’effetto sorpresa dell’ordinanza.
Il Portale europeo della giustizia elettronica (e-Justice) ha provveduto ad aggiornare l’Atlante giudiziario europeo in materia civile, nel quale confluiscono i vari strumenti adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, creando una sezione ad hoc sul regolamento n. 655/2014. In tale sezione si rinviene, oltre ad una scheda informativa, anche il regolamento d’esecuzione (UE) 2016/1823 recante i moduli da utilizzare nelle varie fasi del procedimento relativo all’ordinanza (il portale consente di scaricarli in formato pdf, spedirli via email, nonché compilarli in modalità “dinamica” – vedi qui) nonché le informazioni fornite alla Commissione dagli Stati membri ai sensi dell’art. 50.
Il 19 gennaio 2017 sono comparse sul Portale e-Justice le prime comunicazione rese dall’Italia. Le stesse sono state integrate il 26 gennaio, probabilmente anche sulla scorta del confronto con esempi “virtuosi”, come le comunicazioni tedesche e quelle spagnole).
Oggi le informazioni italiane chiariscono quanto segue.
L’autorità competente ad emettere un’OESC basata su un atto pubblico è, in Italia, il tribunale nel cui circondario l’atto pubblico è stato formato; il tribunale, in tal caso, decide in composizione monocratica.
L’autorità designata per l’ottenimento di informazioni sui conti bancari è il presidente del tribunale in cui si trova la residenza, il domicilio o la dimora del debitore, ovvero la sede del debitore se si tratta di una persona giuridica. Se il debitore non ha residenza, domicilio o dimora in Italia, ovvero, se persona giuridica, se non ha sede in Italia, è competente il presidente del tribunale di Roma.
Quanto ai metodi per l’ottenimento di informazioni sui conti bancari, l’Italia ha optato, fra le opzioni offerte dal regolamento, per l’accesso, da parte dell’autorità d’informazione, ad informazioni detenute in archivi pubblici.
L’autorità giudiziaria competente a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un’OESC è il tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso l’ordinanza di sequestro, che decide in composizione collegiale.
Le autorità designate come competenti per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un’OESC e di altri documenti sono: (a) l’ufficiale giudiziario nell’ipotesi prevista dall’art. 23, par. 5, del regolamento; (b) la cancelleria del tribunale che ha emesso l’ordinanza di sequestro, nelle ipotesi previste dall’art. 10, par. 2, dall’art. 23, paragrafi 3 e 6, dall’art. 25, par. 3 e dall’art. 36, par. 5, del regolamento; (c) la cancelleria del giudice dell’esecuzione nell’ipotesi prevista all’art. 27, par. 2, del regolamento; (d) la cancelleria del tribunale del luogo in cui si trova il domicilio del debitore nell’ipotesi prevista dall’art. 28, par. 3, del regolamento.
Ove l’OESC sia stata emessa in uno Stato Membro diverso dall’Italia, nei casi di cui agli artt. 10(2), 23(3), 23 (6), 25 (3), è competente il tribunale ordinario deputato all’esecuzione dell’ordinanza di sequestro.
L’autorità competente per l’esecuzione di un’OESC è, in Italia, il tribunale ordinario del luogo di residenza del terzo (art. 678 cpc), che procede secondo le norme relative all’espropriazione presso terzi.
I conti congiunti e i conti di diversi intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo solo in misura corrispondente alla quota spettante al debitore. Le quote dei vari intestatari si presumono eguali, salvo prova contraria.
Quanto agli importi esenti da sequestro, è specificato che è il debitore cui spetta farne valere la natura esente e che, nel dettaglio, sono esenti da sequestro (ai sensi del combinato disposto degli articoli 545 e 671 cpc): (a) i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, previa comunque l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto; (b) i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza; (c) le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato; tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto; il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette; (d) la rendita vitalizia, se costituita a titolo gratuito, in quanto sia stato disposto che essa non è soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore; (e) le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario dell’assicurazione, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni; (f) le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, con la precisazione che tali somme non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà, e che la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti sopra alle lettere c) e d); (g) i fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, se si tratta di crediti avanzati dai creditori dell’imprenditore o del prestatore di lavoro.
È inoltre previsto che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Sui compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l’esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi, l’Italia ha dichiarato che, per regola generale, il custode di un bene sottoposto a sequestro, quale deve intendersi essere una banca rispetto al conto bancario oggetto di sequestro, è autorizzato a chiedere un’indennità per la custodia e la conservazione, determinata secondo le tariffe in vigore o secondo gli usi, nonché il rimborso delle spese documentate che risultino indispensabili alla conservazione del bene. Si intendono comprese in dette spese le spese occorrenti alla comunicazione della dichiarazione di cui all’art. 25 del regolamento. La parte tenuta al pagamento, a titolo provvisorio, è il ricorrente. Spetta al giudice individuare la parte tenuta al pagamento in via definitiva. La fornitura di informazioni sui conti ai sensi dell’art. 14 non comporta l’addebito di compensi da parte delle banche. Queste ultime, del resto, sono tenute in base alla legge ad alimentare gli archivi la cui consultazione costituisce, in Italia, il metodo di ottenimento delle informazioni sui conti bancari ai sensi dell’art. 14 del regolamento.
Il rilascio e l’esecuzione di una OESC comportano in Italia, a titolo di spese, il pagamento dei diritti per l’estrazione di copie di provvedimenti giudiziari e l’addebito dei compensi dovuti agli ufficiali giudiziari per la notifica di atti e documenti. I diritti di copia si determinano in base alla tabella che costituisce l’Allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2012 n. 115 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di spese di giustizia”).
Quanto ai compensi per le notifiche occorre distinguere a seconda che la notificazione sia fatta dall’ufficiale giudiziario direttamente presso il destinatario dell’atto oppure mediante la posta. Nel primo caso è dovuta all’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 27 del Testo unico sopra citato, un’indennità di trasferta, calcolata in base all’art. 35 del Testo unico e alla luce dei parametri aggiornati su base annuale con decreto del Ministero della Giustizia. Nel secondo caso, è dovuto, in luogo dell’indennità, il rimborso delle spese di spedizione. In entrambi i casi – cioè nell’ipotesi di notifica a mani del destinatario e di notifica postale – è inoltre dovuto un diritto, previsto all’art. 27 del Testo unico, calcolato sulla base dell’art. 34. Ove si tratti di procedere a una notifica urgente, tanto il diritto quanto l’indennità subiscono una maggiorazione ai sensi dell’art. 36 del Testo unico.
Non è attribuito alcun ordine gerarchico ai provvedimenti nazionali equivalenti.
L’autorità giudiziaria competente per il ricorso contro un’ordinanza è il tribunale ordinario, che decide in composizione monocratica.
Contro la decisione emessa ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 del regolamento è ammesso reclamo al tribunale ordinario, che decide in composizione collegiale. Il termine per l’impugnazione è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell’ordinanza in udienza, ovvero dalla comunicazione o notificazione della stessa, se anteriore.
Sulle spese di giudizio, l’Italia ha innanzitutto comunicato che le spese per ottenere un’OESC variano a seconda del valore della causa e del grado del giudizio di merito in funzione del quale viene chiesto il sequestro: (a) per le cause di valore fino a 1.100 Euro, le spese sono pari a: 21,50 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 32,25 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 43 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione; (b) per le cause di valore superiore a Euro 1.100 e fino a Euro 5.200, le spese sono pari a: Euro 49 se il giudizio di merito pende in primo grado; Euro 73,50 se il giudizio di merito pende in appello; 98 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione; (c) per le cause di valore superiore a Euro 5.200 e fino a Euro 26.000, le spese sono pari a: 118,50 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; Euro 177,75 se il giudizio di merito pende in appello; 237 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione; (d) per le cause di valore superiore a Euro 26.000 e fino a Euro 52.000, le spese sono pari a: 259 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 388,50 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 518 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione; (e) per le cause di valore superiore a Euro 52.000 e fino a Euro 260.000, le spese sono pari a: 379,50 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 569,25 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 759 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione; (f) per le cause di valore superiore a Euro 260.000 e fino a Euro 520.000, le spese sono pari a: 607 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 910,50 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 1.214 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione; (g) per le cause di valore superiore a Euro 520.000, le spese sono pari a: 843 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 1.264,50 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 1.686 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione; (h) per le cause di valore indeterminabile, le spese sono pari a: 259 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 388,50 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 518 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione; tuttavia, se si tratta di cause appartenenti alla competenza esclusiva del giudice di pace ai sensi dell’art. 7 del codice di procedura civile, le spese sono pari a: 118,50 Euro se il giudizio di merito pende in primo grado; 177,75 Euro se il giudizio di merito pende in appello; 237 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione.
Oltre alle spese indicate sopra, se l’ordinanza è richiesta prima dell’instaurazione del giudizio di merito, è dovuta, per ogni procedimento, un’anticipazione forfettaria di Euro 27 per le spese di notifica.
Le spese di giudizio per un ricorso avverso un’OESC sono pari in ogni caso a Euro 147. Oltre a tali spese, se l’ordinanza è richiesta prima dell’instaurazione del giudizio di merito, è dovuta, per ogni procedimento, una anticipazione forfettaria di Euro 27 per le spese di notifica. Le spese vanno sostenute all’inizio del procedimento, al momento del deposito del ricorso.
La lingua accettata per la traduzione dei documenti è esclusivamente l’italiano.