Questo post è stato scritto da Silvia Marino.
I regolamenti UE n. 2016/1103, sui regimi matrimoniali, e n. 2016/1104, sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate, sono applicabili a decorrere dal 29 gennaio 2019.
I due regolamenti sono stati adottati nel giugno 2016 tramite cooperazione rafforzata fra 18 Stati membri (Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia). L’obiettivo di entrambi i regolamenti è quello di assicurare la prevedibilità e la certezza del diritto alle coppie transnazionali, che esercitino o abbiano esercitato le libertà di circolazione, per quanto attiene alla gestione degli aspetti patrimoniali del rapporto. Pertanto, i regolamenti prevedono norme sull’attribuzione della giurisdizione, sulla determinazione della legge applicabile, sul riconoscimento e sull’esecuzione delle sentenze emanate in un altro Stato membro partecipante, sugli effetti transnazionali delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici. Alla luce dell’analogia negli obiettivi, i due regolamenti hanno un contenuto molto simile, salvo alcune importanti differenze soprattutto in relazione alla determinazione della legge applicabile.
A partire dal 29 gennaio 2019, la giurisdizione deve essere determinata in Italia in forza dei titoli stabiliti dal regolamento, rendendosi inapplicabili le norme del diritto internazionale privato italiano. La legge applicabile è individuata in forza dei criteri di collegamento ivi previsti se il matrimonio è concluso o l’unione civile registrata successivamente al 29 gennaio 2019, oppure se i coniugi o i partner abbiano scelto la legge applicabile al regime patrimoniale successivamente a tale data. L’universalità delle norme sulla legge applicabile rende le disposizioni del diritto internazionale privato italiano prive di effetti. Infine, le decisioni giurisdizionali, gli atti pubblici formalmente redatti o registrati e le transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 29 gennaio 2019 circolano tra gli Stati membri partecipanti sulla base del modello semplificato previsto dal regolamento. Tuttavia, se il procedimento di merito ha avuto inizio prima di tale data, la decisione assunta successivamente può essere riconosciuta o eseguita sulla base del modello previsto dal pertinente regolamento, se la giurisdizione è stata assunta sul fondamento di titoli di giurisdizione conformi a quelli stabiliti dal regolamento. Le sentenze emanate in Stati membri non partecipanti o in Stati terzi continuano ad essere riconosciute ed eseguite sulla base delle procedure previste da eventuali Convenzioni internazionali in vigore, o degli artt. 64 ss. l. 218/1995.
Nel dicembre 2018 sono stati approvati i due regolamenti d’esecuzione della Commissione, la cui adozione è prevista dagli artt. 66 dei regolamenti 2016/1103 e 2016/1104 (regolamento di esecuzione (UE) 2018/1935 della Commissione del 7 dicembre 2018 che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi in GU n. L 314 del 11 dicembre 2018, p. 14; regolamento di esecuzione (UE) 2018/1990 della Commissione dell’11 dicembre 2018 che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, in GU n. L 320 del 17 dicembre 2018, p. 1).
Ai sensi del loro art. 2, anche i due regolamenti di esecuzione sono entrati in vigore il 29 gennaio 2019. I due regolamenti di esecuzione includono tre allegati, ciascuno contenente un modello standard funzionale alla miglior applicazione di talune disposizioni dei regolamenti. In particolare, il primo modulo è l’attestato di cui agli art. 45, par. 3, dei regolamenti rilasciato dall’autorità giurisdizionale che ha emanato la sentenza da eseguire in un altro Stato membro partecipante. Il secondo è relativo agli effetti dell’atto pubblico, da accettare in uno Stato membro diverso da quello di origine. Il terzo modello contiene infine l’attestato da produrre per richiedere l’esecuzione delle transazioni giudiziarie.