Questo post è scritto da Ester di Napoli.
Dal 18 gennaio 2017 è applicabile il regolamento (UE) n. 655/2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC).
Il regolamento dà vita a uno strumento uniforme, di natura cautelare e conservativa volto a rafforzare la tutela del credito transfrontaliero nell’Unione.
La nuova procedura, che si aggiunge a quelle disponibili in base alle norme nazionali, senza soppiantarle, è aperta ai creditori che abbiano il domicilio (ai sensi degli articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012) in uno Stato membro vincolato dal regolamento (tutti gli Stati membri, eccettuati Regno Unito e Irlanda), e può essere esperita anche ante causam, fermo restando, in questo caso, l’obbligo di instaurare tempestivamente un giudizio di merito (art. 10).
Il regolamento si riferisce soltanto al recupero transfrontaliero dei crediti. Ai sensi dell’art. 3, un caso è transnazionale laddove il conto o i conti correnti bancari da aggredire sono tenuti in uno Stato membro che non sia “a) lo Stato membro dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo…; o b) lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato”.
Il regolamento sull’OESC istituisce un articolato sistema che consente al creditore di ottenere informazioni presso istituti bancari in cui abbia motivo di ritenere che il debitore detenga dei conti correnti. Tale sistema si basa sulla collaborazione tra autorità giudiziaria investita della domanda e autorità d’informazione dello Stato membro di esecuzione, che ai sensi del regolamento deve avvenire in tempi celeri, per garantire l’effetto sorpresa dell’ordinanza.
Il Portale europeo della giustizia elettronica (e-Justice) ha provveduto ad aggiornare l’Atlante giudiziario europeo in materia civile, nel quale confluiscono i vari strumenti adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, creando una sezione ad hoc sul regolamento n. 655/2014. In tale sezione si rinviene, oltre ad una scheda informativa, anche il regolamento d’esecuzione (UE) 2016/1823 recante i moduli da utilizzare nelle varie fasi del procedimento relativo all’ordinanza (il portale consente di scaricarli in formato pdf, spedirli via email, nonché compilarli in modalità “dinamica” – vedi qui) nonché le informazioni fornite alla Commissione dagli Stati membri ai sensi dell’art. 50.
Il 19 gennaio 2017 sono comparse sul Portale e-Justice le prime comunicazione rese dall’Italia. Le stesse sono state integrate il 26 gennaio, probabilmente anche sulla scorta del confronto con esempi “virtuosi”, come le comunicazioni tedesche e quelle spagnole).
Oggi le informazioni italiane chiariscono quanto segue.
L’autorità competente ad emettere un’OESC basata su un atto pubblico è, in Italia, il tribunale nel cui circondario l’atto pubblico è stato formato; il tribunale, in tal caso, decide in composizione monocratica.
L’autorità designata per l’ottenimento di informazioni sui conti bancari è il presidente del tribunale in cui si trova la residenza, il domicilio o la dimora del debitore, ovvero la sede del debitore se si tratta di una persona giuridica. Se il debitore non ha residenza, domicilio o dimora in Italia, ovvero, se persona giuridica, se non ha sede in Italia, è competente il presidente del tribunale di Roma. Continua a leggere →