Archivio mensile:febbraio 2017

Call for papers: Migrazioni e diritto internazionale: verso il superamento dell’emergenza?

In occasione del XXII Convegno annuale, che si terrà a Trento nei giorni 8 e 9 giugno 2017 e verterà sul tema delle migrazioni, la Società italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea invita gli studiosi italiani e stranieri di diritto internazionale (pubblico e privato) e di diritto dell’Unione europea a presentare i propri contributi, che troveranno spazio in una serie di sessioni dedicate all’approfondimento dei vari aspetti del fenomeno migratorio.

Gli interessati sono dovranno inviare un abstract di non più di 600 parole all’indirizzo convegnosidi2017@gmail.com entro il 15 aprile 2017.

Maggiori informazioni a questo indirizzo.

Dottrina: La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia civile e commerciale e di famiglia

La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia civile e commerciale e di famiglia, a cura di Stefania Bariatti, Ilaria Viarengo, Francesca Clara Villata, Cedam, 2016, ISBN 9788813358686, pp. XXI+527, Euro 55.

Il volume rappresenta l’opera conclusiva delle attività svolte da un gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Milano nell’ambito del progetto internazionale di ricerca “Cross-border litigation in Europe: Private International Law – Legislative framework, national courts and the Court of Justice of the European Union” – EUPILLAR, finanziato dalla Direzione generale Giustizia e consumatori della Commissione europea. Oggetto dell’indagine sono stati alcuni regolamenti dell’Unione europea in materia di diritto internazionale privato e processuale, adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, e la relativa giurisprudenza italiana, anche sotto il profilo di un proficuo dialogo dei giudici nazionali con la Corte di giustizia dell’Unione europea. L’indagine è stata condotta in parallelo dai partner del consorzio di ricerca, vale a dire, accanto all’Università degli Studi di Milano, nelle sue due componenti del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale e del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, l’Università di Aberdeen (Scozia), che ha coordinato il progetto, le Università di Anversa (Belgio), Breslavia (Polonia), Friburgo (Germania), Leeds (Inghilterra) e Madrid (Universidad Complutense, Spagna).

Eventi: Un ciclo di seminari a Messina

L’Università di Messina organizza assieme a ILSA, la International Law Students Association, un ciclo di seminari dedicati a questioni attuali del diritto internazionale.

Due seminari riguardano tematiche internazionalprivatistiche e sono programmati rispettivamente per il 26 aprile 2017 (Marcella Distefano parlerà di maternità surrogata) e per l’11 maggio 2017 (Livio Scaffidi si occuperà di unioni civili). Maggiori informazioni a questo indirizzo.

Norme: L’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari

Questo post è scritto da Ester di Napoli.

Dal 18 gennaio 2017 è applicabile il regolamento (UE) n. 655/2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC).

Il regolamento dà vita a uno strumento uniforme, di natura cautelare e conservativa volto a rafforzare la tutela del credito transfrontaliero nell’Unione.

La nuova procedura, che si aggiunge a quelle disponibili in base alle norme nazionali, senza soppiantarle, è aperta ai creditori che abbiano il domicilio (ai sensi degli articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012) in uno Stato membro vincolato dal regolamento (tutti gli Stati membri, eccettuati Regno Unito e Irlanda), e può essere esperita anche ante causam, fermo restando, in questo caso, l’obbligo di instaurare tempestivamente un giudizio di merito (art. 10).

Il regolamento si riferisce soltanto al recupero transfrontaliero dei crediti. Ai sensi dell’art. 3, un caso è transnazionale laddove il conto o i conti correnti bancari da aggredire sono tenuti in uno Stato membro che non sia “a) lo Stato membro dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo…; o b) lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato”.

Il regolamento sull’OESC istituisce un articolato sistema che consente al creditore di ottenere informazioni presso istituti bancari in cui abbia motivo di ritenere che il debitore detenga dei conti correnti. Tale sistema si basa sulla collaborazione tra autorità giudiziaria investita della domanda e autorità d’informazione dello Stato membro di esecuzione, che ai sensi del regolamento deve avvenire in tempi celeri, per garantire l’effetto sorpresa dell’ordinanza.

Il Portale europeo della giustizia elettronica (e-Justice) ha provveduto ad aggiornare l’Atlante giudiziario europeo in materia civile, nel quale confluiscono i vari strumenti adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, creando una sezione ad hoc sul regolamento n. 655/2014. In tale sezione si rinviene, oltre ad una scheda informativa, anche il regolamento d’esecuzione (UE) 2016/1823 recante i moduli da utilizzare nelle varie fasi del procedimento relativo all’ordinanza (il portale consente di scaricarli in formato pdf, spedirli via email, nonché compilarli in modalità “dinamica” – vedi qui) nonché le informazioni fornite alla Commissione dagli Stati membri ai sensi dell’art. 50.

Il 19 gennaio 2017 sono comparse sul Portale e-Justice le prime comunicazione rese dall’Italia. Le stesse sono state integrate il 26 gennaio, probabilmente anche sulla scorta del confronto con esempi “virtuosi”, come le comunicazioni tedesche e quelle spagnole).

Oggi le informazioni italiane chiariscono quanto segue.

L’autorità competente ad emettere un’OESC basata su un atto pubblico è, in Italia, il tribunale nel cui circondario l’atto pubblico è stato formato; il tribunale, in tal caso, decide in composizione monocratica.

L’autorità designata per l’ottenimento di informazioni sui conti bancari è il presidente del tribunale in cui si trova la residenza, il domicilio o la dimora del debitore, ovvero la sede del debitore se si tratta di una persona giuridica. Se il debitore non ha residenza, domicilio o dimora in Italia, ovvero, se persona giuridica, se non ha sede in Italia, è competente il presidente del tribunale di Roma. Continua a leggere